Visite: 85

FAQ

Hai Domande Riguardo il Consorzio di Bonifica Verfica se trovi la risposta nelle nostre FAQ, in caso contrario scrivici consorziobonificachiana@postecert.it

Un Ente pubblico, amministrato dai consorziati, che coordina interventi pubblici ed attività privata per la salvaguardia del territorio dai dissesti idrogeologici e per la tutela e valorizzazione ad uso plurimo dell’acqua.

Tutti i proprietari degli immobili di qualsiasi natura (terreni, fabbricati) ricadenti nel comprensorio di bonifica e che contribuiscono agli oneri necessari all’attività istituzionale del consorzio.

Un’area territoriale, idraulicamente omogenea, classificata di bonifica e delimitata con provvedimenti della Regione, nella quale opera un Consorzio di bonifica.

Gli Organi del Consorzio, così come previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 della L.R. Umbria n. 30/2004, sono:

  • l’Assemblea dei consorziati;
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sì. Ogni cittadino proprietario di immobili ricadenti all’interno di un comprensorio di bonifica e in regola con il pagamento dei contributi consortili può candidarsi, in occasione del rinnovo quinquennale, alle cariche consortili.

  • Progettare, eseguire, mantenere e gestire opere pubbliche di bonifica;
  • Partecipare alla formazione dei piani territoriali ed urbanistici ed ai programmi di difesa dell’ambiente contro gli inquinamenti;
  • concorrere alla realizzazione delle attività di difesa del suolo, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi;
  • contribuire all’azione pubblica per la tutela delle acque destinate all’irrigazione e di quelle defluenti nella rete di bonifica;
  • partecipare ad un sistema integrato e coordinato di Protezione Civile e di pronto intervento idraulico durante gli eventi di piena.
  • Opere volte a realizzare e a mantenere in efficienza un assetto territoriale idraulicamente sicuro, o comunque a ridurne il rischio idraulico;
  • opere volte alla valorizzazione del territorio ed allo sviluppo dell’agricoltura;
  • opere volte alla tutela ed alla conservazione delle risorse naturali.
  • Opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali quali muri di sostegno, briglie, drenaggi, pozzetti, scoline e cunette;
  • opere pubbliche ed impianti di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue;
  • opere pubbliche finalizzate ad assicurare le funzionalità della rete scolante del territorio, quali i canali di scolo e le aste del reticolo idraulico secondario, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa come paratoie, porte vinciane, botti sifone, impianti idrovori, nonché le infrastrutture necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di vigilanza.

La spesa per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica è sostenuta dallo Stato e/o dalla Regione, in alcuni casi al 100%, in altre con quote inferiori; la spesa per la manutenzione, l’esercizio, la custodia e la vigilanza delle opere di bonifica e, in generale, per il funzionamento del Consorzio è sostenuta dai consorziati (ai quali fa altresì carico l’eventuale quota residua per l’esecuzione delle opere) ed in piccola parte dalla Regione.

In ragione del beneficio conseguito o conseguibile dalle opere e dalle attività di bonifica, sulla base di criteri fissati nel Piano di Classifica per il riparto degli oneri consortili.

Uno strumento che individua e quantifica il beneficio che ciascun immobile trae dall’attività di bonifica. Il piano garantisce, grazie ad una completa ricerca e ad una puntuale individuazione degli Indici di Beneficio conseguito o conseguibile, un corretto esercizio del potere impositivo.

Il potere che la legge assegna ai Consorzi di bonifica di imporre contributi per far fronte alle spese di gestione, manutenzione, esercizio e custodia delle opere e degli impianti nonché di funzionamento dei Consorzi stessi.

Sì. Infatti i canali e gli impianti di bonifica hanno il compito di raccogliere, allontanare e scaricare velocemente le acque piovane nonché quelle di rifiuto, provenienti da insediamenti civili e produttivi (in alcuni casi direttamente, in altri in uscita dagli impianti di depurazione) rendendo così agli immobili ricadenti nel comprensorio consortile un vantaggio diverso dal servizio di fognatura e depurazione, cioè un beneficio di carattere idraulico che incide direttamente sul valore della proprietà immobiliare.
Questa diversità è evidenziata anche dal fatto che il contributo di bonifica viene pagato dai proprietari degli immobili consorziati, mentre il canone per depurazione e fognatura è pagato dagli utenti del servizio acquedotto, siano essi proprietari o affittuari degli immobili dove si effettua la bonifica.
Da ultimo il contributo di bonifica ha natura tributaria ed è un onere deducibile nella dichiarazione dei redditi; stante la predetta natura, non è soggetto ad IVA, diversamente da quanto avviene per il servizio di fognatura e depurazione.

Il comprensorio del Consorzio, che ha caratteristiche di interregionalità, ha una superficie territoriale totale di Ha. 89.966,02 che ricade nelle Regioni Toscana e Umbria, nelle Province di Siena, Perugia e Terni, e nei seguenti Comuni:

  • Provincia di Siena:
    • Cetona
    • Chianciano Terme
    • Chiusi
    • Montepulciano
    • Pienza
    • S. Casciano Bagni
    • Sarteano
  • Provincia di Perugia:
    • Città della Pieve
  • Provincia di Terni:
    • Allerona
    • Castel Giorgio
    • Castel Viscardo
    • Fabro
    • Ficulle
    • Montegabbione
    • Monteleone d’Orvieto
    • Orvieto
    • Parrano
    • Porano

PAGINA IN COSTRUZIONE