La bonifica, con le sue azioni, contribuisce alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. Infatti, rientrano attualmente nell’attività di bonifica azioni di difesa e conservazione del suolo (sistemazioni idrauliche, riparazioni di argini, di frane, riprese per smottamenti, opere di regolazione e sistemazione di corsi d’acqua), azioni per la raccolta e la razionale utilizzazione delle risorse idriche (irrigazione e usi plurimi delle acque irrigue) e azioni di salvaguardia dell’ambiente (rinaturalizzazione corsi d’acqua, fitodepurazione, etc.). Pertanto, i Consorzi di bonifica sono riconosciuti come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi (v. art. 5 della L.R. Umbria n. 30/2004, art. 53, commi 1 e 3, e 166 del D. Lgs. n. 152/2006 -Codice dell’ambiente – e, fra le più recenti, Corte Cost. sentenza n.188/2018 e Cass. n. 37307/2022).
Per lo svolgimento delle predette funzioni istituzionali ai Consorzi è attribuito dalla legge, statale e regionale, il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica aventi natura di tributi.