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Il contributo di bonifica

La bonifica, con le sue azioni, contribuisce alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare. Infatti, rientrano attualmente nell’attività di bonifica azioni di difesa e conservazione del suolo (sistemazioni idrauliche, riparazioni di argini, di frane, riprese per smottamenti, opere di regolazione e sistemazione di corsi d’acqua), azioni per la raccolta e la razionale utilizzazione delle risorse idriche (irrigazione e usi plurimi delle acque irrigue) e azioni di salvaguardia dell’ambiente (rinaturalizzazione corsi d’acqua, fitodepurazione, etc.). Pertanto, i Consorzi di bonifica sono riconosciuti come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi (v. art. 5 della L.R. Umbria n. 30/2004, art. 53, commi 1 e 3, e 166 del D. Lgs. n. 152/2006 -Codice dell’ambiente – e, fra le più recenti, Corte Cost. sentenza n.188/2018 e Cass. n. 37307/2022).
Per lo svolgimento delle predette funzioni istituzionali ai Consorzi è attribuito dalla legge, statale e regionale, il potere di imporre contributi a carico dei proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti all’interno del comprensorio di bonifica aventi natura di tributi.

I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa che svolgono esclusivamente finalità pubblicistiche, con particolare riferimento alla progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione di opere pubbliche di bonifica, alla difesa del suolo, alla tutela e all’uso delle risorse idriche e alla salvaguardia ambientale.

Tutti i proprietari di immobili agricoli ed extra-agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e alle altre spese per il funzionamento del Consorzio.

L’obbligo di contribuenza per i proprietari consorziati non deriva da un impegno di carattere contrattuale associativo assunto dagli stessi consorziati bensì da un obbligo posto dalla legge che considera essenziale, per il conseguimento delle finalità’ inerenti alla bonifica, la compartecipazione alle spese dei titolari dei beni immobili inclusi nel perimetro del comprensorio.

Il contributo imposto dai Consorzi è, quindi, un tributo di scopo che incombe sui beni immobili (onere reale) ricadenti nel comprensorio consortile che fruiscono o possono fruire di un beneficio dall’attività svolta dal Consorzio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore.

La ripartizione delle spese consortili, e quindi la determinazione dell’importo del contributo, avviene mediante riparto annuale, in proporzione all’indice di beneficio attribuito a ciascun immobile in applicazione del Piano di Classifica che è lo strumento previsto dalla Legge per garantire la corretta ed equa ripartizione della contribuenza, attraverso la ricerca e la stima di idonei parametri tecnici ed economici atti a quantificare il grado di beneficio di ciascun immobile.

Il beneficio, in particolare, si distingue in:

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

Il contributo irriguo (codice 750), previsto dal Regolamento Irriguo per la distribuzione della risorsa e la gestione degli impianti consortili (approvato dal Consiglio dei Delegati con provvedimento n. 25 del 20 Giugno 1997 e successivi aggiornamenti), viene richiesto ai consorziati i cui terreni sono ricompresi all’interno del comprensorio irriguo.

Questi terreni, oltre al beneficio derivante dall’attività di bonifica, ricevono l’ulteriore beneficio aggiuntivo di disponibilità irrigua essendo sottesi anche ad opere di accumulo, adduzione, circolazione, e distribuzione di acque.

Detto contributo viene calcolato a norma del suddetto Regolamento Irriguo consortile, sulla base di una ripartizione binomia del beneficio (beneficio nel reddito ricavato dagli utenti che utilizzano gli impianti irrigui e beneficio patrimoniale che tutti i terreni ricadenti all’interno del comprensorio irriguo ricevono, indipendentemente dall’utilizzo dell’acqua irrigua).

Pertanto, la ripartizione binomia del beneficio prevede un contributo fisso a copertura delle spese di manutenzione, determinato sulla base della superficie irrigabile dei terreni, e su un contributo di esercizio calcolato sulla base dei consumi effettivi dell’acqua irrigua.

L’art. 16 del Regolamento Irriguo specifica le voci che concorrono al calcolo del contributo e come si ottengono le quote spettanti ad ogni utilizzatore.

Gli impianti irrigui gestiti dal Consorzio sono l’Astrone ed il Fossalto nel Comune di Città della Pieve, e gli impianti irrigui Sferracavallo e Reflui nel Comune di Orvieto. Per tutti gli impianti irrigui sono stati delimitati i relativi comprensori, suddivisi in comizi, che servono una superficie totale di circa 483 Ha.

Le distribuzioni dell’acqua irrigua sono tutte effettuate mediante tubazioni interrate e vengono consegnate alle utenze mediante idranti automatici e/o con saracinesche e contatori comiziali.

I turni di irrigazione (giorni, ore e minuti) vengono annualmente fissati dal Consorzio in base alle richieste degli utenti per le colture effettuate sui terreni. L’inizio della stagione irrigua è prevista ogni anno il 1° Aprile e termina il 30 Settembre, date che possono variare anche in base alla scarsa od abbondante piovosità stagionale e di conseguenza alla richiesta degli utilizzatori.

Tutti gli utenti le cui proprietà ricadono all’interno dei comprensori irrigui sono iscritti nel catasto irriguo consortile e sono obbligati al pagamento dei relativi contributi con le stesse modalità di riscossione previste per i contributi ordinari di bonifica.

I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dal Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’articolo 21 della L.R. n. 30/2004 e dell’articolo 166 del D. Lgs. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati dal Consorzio previa intesa con l’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (A.U.R.I.) per quanto riguarda il comprensorio umbro, e con l’Autorità Idrica Toscana (A.T.I.) per il comprensorio toscano.