SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 – articolo 26 comma 1
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
Criteri e modalità
Non rilevante ai fini istituzionali
Atti di concessione
Non rilevante ai fini istituzionali