SERVIZI EROGATI
D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Carte dei servizi e standard di qualità
D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 1
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
Non rilevante ai fini istituzionali.
Costi contabilizzati
D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 2 – lett. a
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Non rilevante ai fini istituzionali.
Tempi medi di erogazione dei servizi
D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 2 – lett. b
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.
Non rilevante ai fini istituzionali.