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SERVIZI EROGATI

12 Gen , 2023 , 5:26 pm

D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il  documento contenente gli standard di qualita’ dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo      andamento nel tempo;
b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 1
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il  documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Non rilevante ai fini istituzionali.

D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 2 – lett. a
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e il relativo andamento nel tempo;

Non rilevante ai fini istituzionali.

D. Lgs. n° 33/2013 – articolo 32 – comma 2 – lett. b
Obblighi di pubblicazione i servizi erogati


2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
b)  i  tempi  medi  di  erogazione  dei  servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

Non rilevante ai fini istituzionali.