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INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

14 Set , 2023 , 2:12 pm

D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 – articolo 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita’ naturali o altre emergenze pubblicano, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche’ l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione  degli  interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Non sono stati eseguiti interventi straordinari e di emergenza.

Non sono stati eseguiti interventi straordinari e di emergenza.

Non sono stati eseguiti interventi straordinari e di emergenza.